rivalutazione terreni edificabili


1.

Not. Paolo Tonalini, 23.01.2002, wrote:

 

Per la rivalutazione dei terreni edificabili l'art. 7 della legge finanziaria richiede come requisito il possesso al 1 gennaio 2002.

 

La perizia può essere redatta e giurata entro il 30 settembre 2002, che è anche il termine per il versamento.

 

Da una prima lettura della norma, mi ero convinto che la perizia potesse dunque essere redatta anche dopo la vendita del terreno.

 

Ora però mi viene sollevato il dubbio che la vendita possa avvenire solo dopo la redazione e l'asseverazione della perizia e il pagamento dell'imposta sostitutiva.

 


2.

Not. Lorenzo Ferretto:

 

Le perplessità da te sollevate meriterebbero un chiarimento ministeriale, dal momento che difficoltà interpretative di tipo "operativo" rischiano di rendere inapplicabile una norma pur sempre vigente!


Tenendo conto quindi di questa ultima circostanza (cioè che la legge è vigente e quindi immediatamente applicabile), ritengo ci si possa regolare in tal senso:

1)         la perizia (e la relativa asseverazione) sono necessarie prima dell'atto.

Motivo: la legge dice che il valore determinato dalla perizia rileva ai fini delle imposte di registro, ipotecarie ... conseguenti all'atto di vendita.

Ciò premesso, che succede se le parti stipulano il 30.01.2002 un atto dichiarando 100 e poi la perizia redatta in febbraio 2002 (asseverata con giuramento e quindi comportante responsabilità per il perito) indica un valore di 110 alla data del 1/1/2002?

Viene rettificata la liquidazione dell'atto di gennaio?

Per queste perplessità ritengo di dover chiedere prima sia la perizia che la relativa asseverazione.

2)     il pagamento può essere differito a dopo l'atto.


Motivo: il pagamento, a questo punto, non riguarda alcuna imposta da assolversi a carico del Notaio rogante, ma riguarda un'imposta sostitutiva di una imposta IRPEF dovuta dal venditore.

 

Se la legge concede tempo fino al 30/9/2002 per il pagamento di una tassa non "inerente" all'atto, perchè pretenderne il pagamento preventivo ?


Inoltre, mi risulta che ad oggi non sono stati ancora comunicati i codici tributo necessari per effettuare tale pagamento. Dovremmo allora attendere il "conio" dei sospirati codici tributo, prima di poter stipulare atti applicando, finalmente, una legge già in vigore dal giorno 1 gennaio ?

 


3.

Not. Francesco Simoncini:

 

 

Condivido la tua opinione e nei casi gia' affrontati mi sono comportato nello stesso modo, altrettanto direi per l'affrancazione delle plusvalenze derivanti da partecipazioni societarie.

 

Peraltro in alcuni atti di cessioni di quote ho riportato gli estremi della perizia,  asseverata con giuramento presso un collega e repertoriata regolarmente.

 


4.

Not. Mauro Acquaroni:

 

Un consulente mi ha testè informato che ad un forum cui ha partecipato un autorevole funzionario ministeriale, proprio costui ha preannunciato l'uscita di una direttiva con la quale si preciserà che:

- la perizia deve essere redatta e asseverata "prima" dell'atto di vendita"

- il pagamento del 4% può essere ritardato fino al 30 settembre 2002.

 

Riporto la dritta ma non ne garantisco l'autenticità.

 


5.

Not. Cesare Cerasi

 

Anch'io sono convinto che la vendita debba avvenire dopo la perizia; non sono altrettanto convinto (anzi, sono convinto del contrario) che debba essere prima pure pagata l'imposta, nè mi sembra che tale pagamento possa essere richiesto a tutela dell'acquirente.